Eredità e rimborsi rinunciabili

Tizio, alla morte del parente Caio, ha scoperto che a quest’ultimo spettava dalla dichiarazione dei redditi una somma a titolo di rimborso. Ora la riscossione di tale importo spetterebbe a Tizio quale erede di Caio ma…

I rimborsi fiscali.

Per rimborsi fiscali si intendono gli importi che il fisco deve restituire al contribuente, dopo che di questi, in dichiarazione dei redditi, si evince l’avvenuto pagamento delle imposte per una cifra maggiore del dovuto.

Come riscuoterli.

L’art. 5 del DL 73/2022stabilisce che la corresponsione dei rimborsi fiscali spettanti al de cuius avvengono secondo le seguenti modalità, e precisamente:

1. Successione legittima – il contributo da rimborsare viene erogato automaticamente dall’Erario ai beneficiari designati, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria, così come risulta dalla denuncia di successione presentata.

2. Successione testamentaria – il contributo da rimborsare viene erogato dall’Agenzia Entrate solo dopo la produzione di documentazione idonea da parte degli eredi attestante chiaramente la relativa qualità degli stessi

3. Omessa presentazione della successione – la modalità operativa seguita dall’Agenzia Entrate è analoga a quella sopra indicata per il caso di successione con testamento.

La posizione dell’erede.

Stante quanto sopra, l’erede, al fine di riscuotere i rimborsi fiscali spettanti al de cuius, deve sì presentare apposita istanza all’Agenzia Entrate ma solo in caso di successione testamentaria o di omessa presentazione della medesima. Diversamente, qualora l’eredità sia devoluta ex lege, l’operatività erariale è automatica e alcun tipo di attività è richiesta all’eredità.

La rinuncia ai rimborsi.

Qualora un chiamato all’eredità non intenda ricevere i rimborsi intestati al de cuius, basterà che il medesimo invii una comunicazione all’Agenzia delle entrate accedendo all’area riservata del relativo sito web.

Se l’erede non ha inviato alcuna comunicazione e comunque non intende accettare il rimborso erogato in suo favore, potrà comunque restituire l’importo ricevuto, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, secondo le modalità a suo tempo individuate dalla risoluzione n. 86/2011 dell’Agenzia Entrate.