L’imposta di successione ora si paga a rate!

L’Agenzia Entrate aveva inviato a Tizio un avviso di liquidazione relativo ad una denuncia di successione dal medesimo presentata alcuni anni prima. Tizio non sapeva però che era possibile rateizzare l’importo di…

Imposta di successione?

Coloro che ricevono un’eredità (comprendente beni mobili e/o immobili e diritti reali immobiliari) sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione e pagare, quando dovuta, l’imposta di successione. Si tratta, nello specifico, dell’imposta – regolata dal D.Lgs. 31.10.1990, n. 346 – dovuta in caso di trasferimento della proprietà o di altri diritti qualora un soggetto ottenga un arricchimento patrimoniale per causa di morte.

Quali sono gli attuali scaglioni?

L’art. 2 del D.L. 262/2006 prevede, ai fini dell’imposta di successione, le seguenti aliquote e franchigie. E precisamente:

  • 4%, per i trasferimenti in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti), eccedente per ciascun beneficiario, la quota di Euro 1.000.000;
  • 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle, eccedente per ciascun beneficiario, Euro 100.000;
  • 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, senza alcuna franchigia;
  • 8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti, senza alcuna franchigia.

Si precisa che in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuti grave ex lege 104/1992, è poi prevista una ulteriore franchigia, per Euro 1.500.000.

Si può rateizzare?

Quando l’importo è pari o superiore ad Euro 1.000,00 l’erede ha facoltà di domandare all’Erario di poter rateizzare il pagamento dell’imposta di successione pervenutagli in liquidazione.

Con quali modalità?

L’art. 38 del cd. “Testo Unico sulle Successioni e Donazioni” prevede la possibilità di rateizzazione dell’imposta di successione secondo le seguenti modalità:

  1. 20% – entro 60 giorni da quello in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione;
  2. 80% – in 8 rate trimestrali o, alternativamente, in 12 rate trimestrali se il dovuto supera Euro 20.000.

Si ricorda che le rate trimestrali vanno a scadenza l’ultimo giorno di ciascun trimestre e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi che vengono calcolati dal 1° giorno successivo al pagamento del 20% dell’imposta.

Cosa succede se non pago?

Sia in caso di mancato pagamento, entro il termine indicato, del 20% dell’imposta liquidata che anche di una sola delle rate trimestrali, entro il termine di corresponsione della rata successiva, si incorre nella decadenza dalla rateazione e il corrispettivo dovuto, al netto di quanto già versato, è iscritto a ruolo con maggiorazione di sanzioni e interessi.