Acquisto casa: occhio all’accettazione di eredità!

Tizio aveva acquistato la propria casa da Caio che, a sua volta, l’aveva ottenuta in eredità dal defunto padre Sempronio. Dopo tre anni, Tizio aveva deciso di rivendere la stessa abitazione ma, al momento del rogito, era stato avvisato che non era stata fatta l’accettazione di eredità di Sempronio e quindi l’immobile non poteva… 

Accettazione di eredità.

Un’eredità si acquista sempre attraverso un atto di accettazione. Questa ha effetto retroattivo al momento dell’apertura della successione e, una volta ottenuta con l’accettazione la qualità di erede, non è più possibile rinunciarvi.

Si precisa che l’accettazione di eredità non può essere soggetta a condizioni o termini né il diritto di accettare può essere ceduto a terzi anche se è trasmissibile per causa di morte. Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dal giorno di apertura della successione.

Forme dell’accettazione.

Vi sono diversi modi per accettare l’eredità, tra questi si annoverano:

– accettazione espressa: è quella fatta mediante un atto pubblico o una scrittura privata autenticata da Notaio;

accettazione tacita: è quella effettuata attraverso atti e azioni che un soggetto potrebbe porre in essere solo in qualità di erede, e che esprimono la sua volontà di accettare l’eredità (quali il pagamento di debiti o l’apprensione dei beni ereditari);

accettazione con beneficio di inventario: è una forma di accettazione che consente di tenere separati il patrimonio del defunto e quello dell’erede. Ciò significa che l’erede non potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto oltre quanto abbia ricevuto per effetto della successione.

Accettazione di eredità e trasferimento di immobili.

Qualora un soggetto abbia ricevuto in eredità un bene immobile, che poi intende alienare a terze parti a qualunque titolo (oneroso o gratuito), questi deve tenere presente che, ai fini del corretto trasferimento immobiliare, è sempre necessario dare contezza di aver accettato l’eredità relitta in una delle forme sopra indicate.

Il nostro caso.

Nel caso in trattazione non era stata effettuata, durante la vendita dell’immobile da Caio a Tizio, alcuna accettazione di eredità da parte del primo soggetto talché, al momento della rivendita del bene, questo risultava per Tizio indisponibile in quanto ancora in capo al patrimonio relitto di Sempronio.

Cosa fare? L’unica soluzione che consentirebbe a Tizio di poter legittimamente alienare l’immobile acquistato è quella di richiedere a Caio l’espletamento a proprio carico dell’accettazione di eredità finora ineseguita mediante trascrizione sanante ex post nei Pubblici Uffici del relativo adempimento, il tutto come consentito dalla normativa codicistica in materia.