IL CONDOMINO PAGA SÉ STESSO

Tizio faceva causa al proprio Condominio, rappresentato dall’Amministratore Caio, per vantati comportamenti dannosi che sarebbero stati perpetrati nei suoi confronti. Il Giudice, alla fine del procedimento civile, condannava Tizio per lite temeraria intimandogli il risarcimento per € 2.500. L’amministratore Caio però, al momento della richiesta di pagamento, si sentiva eccepire da Tizio che…

Risarcimento danni e condominio

Il condominio può essere chiamato in giudizio per le cause più disparate (i.e. la cattiva manutenzione di un bene o servizio comune). Sia in caso di vittoria che di sconfitta giudiziale, si pone sempre il problema di come imputare la spesa tra i singoli condomini. A tal proposito vale in ogni caso la regola dettata dall’art. 1123 cc per cui “qualunque spesa dev’essere necessariamente divisa fra i proprietari secondo i rispettivi millesimi di proprietà.”

La doppia condizione del condomino e/o del condominio danneggiato

La medesima regola di cui sopra vale anche in caso di risarcimento danni procurati a condomini nonché allo stesso condominio qualora parte lesa dal comportamento di un singolo condomino.

Tale ripartizione è sempre motivata dal fatto che ogni condomino è titolare sia della propria abitazione e sia, pro quota, delle parti comuni del fabbricato in base ai millesimi posseduti. Pertanto, quale contitolare dei beni comuni egli ne è anche alternativamente al contempo corresponsabile e beneficiario.

Chi deve risarcire chi?

Nel caso di specie Tizio – quale parte perdente – nel risarcire il condominio si troverà anche, paradossalmente, a dover risarcire sé stesso in quanto anch’egli condomino e quindi beneficiario della disposizione emanata dal Giudice.

L’amministratore, perciò, dovrà provvedere al recupero della somma anzidetta dal condomino Tizio e, nella ripartizione della stessa ai partecipanti della comunione, non potrà non tener conto della quota parte risarcitoria spettante di diritto allo stesso Tizio.

Il momento del pagamento

In dottrina si considera consentita, nel caso di specie al condomino condannato al risarcimento, la richiesta all’amministratore di compensazione tra il credito dal medesimo eventualmente vantato verso il condominio e la relativa somma da pagare. Il tutto con il versamento di un importo inferiore al dovuto dell’indennizzo.