Imposta di successione: aumenti in vista?

Da tempo ormai nel nostro Paese sentiamo discorrere, più o meno timidamente, di una sempre più imminente rimodulazione al rialzo della fiscalità relativa alle successioni. D’altronde è quanto sta già accadendo in altri Paesi europei come la Germania dove, con il nuovo disegno di legge in corso di approvazione (Jahressteuergesetz 2022), verranno modificate le basi di calcolo per il computo del valore degli immobili caduti in eredità.  l’Italia pertanto pare non poterne più rimanere estranea…

Che cos’è l’imposta di successione?

Quella sulla successione (e discorso analogo va fatto per la donazione) è un’imposta dovuta per il trasferimento della proprietà o anche di diritti diversi qualora un soggetto benefici di un arricchimento patrimoniale “mortis causa” (o a titolo di liberalità in caso di atto donativo).

Dopo una prima riduzione a cura dell’allora governo Amato II (cfr. legge 342/2000), l’imposta sulle successioni e donazioni ando’ incontro ad abolizione nel 2001 ad opera del governo Berlusconi II con la legge n. 383/2001. L’imposta in oggetto ha però finito per essere ripristinata nel 2006 dal governo Prodi II con il D.L. 262/2006, convertito con la legge n. 286/2006.

Quanto di paga ora?

Ad oggi il trattamento fiscale in vigore in Italia è il seguente:

  • per il Coniuge, i Figli e i parenti in linea Retta, l’aliquota è del 4% e la franchigia di 1 milione di euro;
  • per il Fratello e la Sorella, l’aliquota è del 6% e la franchigia di centomila euro;
  • per gli Altri parenti fino al 4° grado, l’aliquota è del 6% senza alcuna franchigia;
  • per tutti gli atri Eredi, l’aliquota è del 8% anche qui senza franchigia.

Condizioni più favorevoli sono previste per i Portatori di handicap riconosciuti gravi ex lege 104/1992, per i quali si applica una franchigia di 1,5 milioni di Euro.

Motivi del cambiamento? 

Le ragioni che spingono ad una modifica dell’attuale trattamento fiscale in materia successoria possono essere così riassunte:

A) franchigia (ovvero, la soglia entro cui non viene applicata l’imposta di successione) piuttosto elevata (un milione di euro per i parenti in linea retta);

B) valutazione esclusiva al valore catastale per i beni immobili caduti in successione. Si tratta, in altre parole, del dato risultante dalla moltiplicazione della rendita catastale per determinati coefficienti, differenti per le diverse categorie di immobili. Un dato che attualmente rappresenta, nella maggior parte dei casi, solo una piccola frazione del valore reale degli immobili.

Dalla combinazione dei succitati fattori ne deriva quindi l’inapplicabilita’ dell’imposta alla maggior parte delle successioni verificatesi. Diversamente accade negli altri Stati dell’Unione Europea dove le imposte di successione sono applicate con aliquote più alte (in media superiori al 40%), e con franchigie più basse. Si pensi, ad esempio, al caso della Germania che, con il menzionato disegno di legge, sta alzando le basi di calcolo per la determinazione del valore del patrimonio immobiliare ereditato mantenendo comunque una franchigia più bassa della nostra. Stiamo infatti parlando, in caso di passaggio diretto da genitori a figli, o al coniuge superstite, di soli 400mila euro e non di 1.000.000 come in Italia!

Proposte avanzate?

Va ricordato in proposito che una prima proposta di legge fu’ già presentata a gennaio 2015 (n. 2830/2015) da alcuni deputati di Sinistra Italiana- Sinistra Ecologia Libertà che prevedeva, tra l’altro ed a titolo esemplificativo, una triplicazione dell’aliquota per eredità superiori a 5 milioni.

Il nuovo quadro normativo che si andrebbe a delineare dovrebbe comunque prevedere un aumento delle aliquote (sempre modulate secondo il grado di parentela) con la conseguente riduzione delle franchigie (la maggiore dovrebbe ridursi di quasi due terzi). Polizze vita e titoli di stato parrebbero esclusi da qualsivoglia modifica, anche se in proposito si colgono opinioni contrastanti. Si rileva infatti in merito la tendenza dell’Erario ad una riqualificazione di alcune tipologie di polizze vita, per applicare lo stesso trattamento degli investimenti finanziari ordinari.