Devo predisporre una dichiarazione di successione ma non ho ben capito cosa fa parte dell’attivo ereditario e soprattutto quali sarebbero i cd. beni mobili che sono oggetto di trasferimento mortis causa e che quindi dovrei necessariamente denunciare all’Agenzia delle Entrate impiegando l’apposita modulistica.
L’attivo ereditario.
L’attivo ereditario comprende ogni bene, mobile e immobile, nonché i diritti di cui il defunto era in vita titolare. Tra i beni vi sono sia quelli che risultano nell’ultima dichiarazione dei redditi del de cuius sia quelli di cui il legislatore dà presunzione.
Nel patrimonio relitto, pertanto, rientrano non solo beni mobili e immobili ma anche altri eventuali diritti di credito e debito del de cuius!
I beni mobili “reali e presunti” dell’attivo ereditario.
L’art. 812, comma 3, c.c. individua i beni mobili a contrario rispetto agli immobili stabilendo che, secondo la nostra normativa, essi sono definibili come tutti quei beni che non possono essere ricompresi appunto nel novero dei beni immobili. A tal proposito, per meglio precisare la detta definizione codicistica, è possibile stilare il seguente elenco seppur non esaustivo:
- Titoli (obbligazioni, fondi azionari etc.);
- Titoli al portatore di qualsiasi specie del de cuius;
- Partecipazioni, azioni, quote societarie;
- Beni mobili iscritti in pubblici registri (i.e. imbarcazioni e aeromobili).
Ai predetti beni sono poi da aggiungere anche quelli “presunti”, e cioè: denaro contante, gioielli, preziosi, mobili o arredi. Questi infatti, qualora non risultino da apposito inventario analitico redatto ex 769 c.p.c., si presume che comunque sussistano nell’attivo ereditario e pertanto ne vengono in ogni modo ricompresi quota parte a cura dell’Erario.
I beni mobili “esclusi”.
Nella base imponibile dell’imposta sul successioni vi sono però alcuni beni mobili che non sono ricompresi nel calcolo e che sono quindi esclusi dall’attivo ereditario. Tra questi segnaliamo:
- beni e diritti iscritti nei pubblici registri (i.e. le autovetture);
- polizze sulla vita o caso morte (anche quando il beneficiario è un erede o un legatario);
- azioni o titoli nominativi alienati dal de cuius ante decesso con atto o girata autenticata;
- indennità spettanti agli eredi o legatari (es. preavviso su TFR)
- crediti contratti giudizialmente alla data di apertura della successione
- credito verso lo Stato, erario, enti previdenziali
- titoli di Stato o del debito pubblico italiani (es. CCT, BOT) o anche di altri Stati UE
Beni mobili “al 10%”.
Il valore dei beni mobili si calcola con diversamente a seconda del tipo di bene analizzato. Come sopra indicato, spesso capita che nell’asse ereditario siano presenti mobili, denaro e anche gioielli. Per questi beni il valore che entra nella base imponibile dell’imposta sulle successioni sarà pari al 10% di tutto il valore imponibile ossia, una volta fatto stimare da periti a mezzo inventario notarile, il valore da prendere come base di calcolo dell’imposta di successione sarà pari al massimo il 10% del valore di tutto l’asse ereditario.