Attenzione! Canone Concordato mai così conveniente

La misura

Cedolare secca al 10% anche nei Comuni in stato emergenziale o colpiti da terremoti tra il 2016 e 2017, indipendentemente dal numero di abitanti.

Le origini

Per i contratti di affitto agevolati è solitamente prevista la possibilità di applicare un’aliquota ridotta ove si ricorra al regime della cedolare secca. Ci si riferisce in particolare a quell’imposta che, in caso di opzione da parte del locatore, può sostituire gli altri tributi che gravano ordinariamente sui contratti di locazione, quali imposta di registro e imposta di bollo (cfr. Art. 2, comma 3, legge 431/1998).

Tale aliquota ridotta, prima stabilita nella misura del 15% (DL 102/2013), è stata:

  1. fissata al 10% e resa permanente a partire dal 2020 (Legge di Bilancio 2020);
  2. prevista, ai fini applicativi, nei soli Comuni cd.ad alta tensione abitativa” e con carenza di soluzioni abitative. Si tratta nello specifico:
    • dei Comuni di: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia; 
    • dei Comuni confinanti con quelli di cui sopra; 
    • degli altri comuni capoluogo di provincia;
    • degli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dalla Delibera CIPE.

L’Attualità

Oggi l’aliquota ridotta al 10% della cedolare secca si trova estesa anche ad altri Comuni rispetto a quelli sopra indicati. E precisamente a:

a) Comuni per i quali sia stato deliberato, nei 5 anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 162/2019, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo, che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo;

b) Comuni situati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016, e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 17/10/2016, n. 189, in cui sia stata individuata da un’ordinanza del Sindaco una “zona rossa”.

Conclusione

L’estensione sopra indicata non solo non presenta termini di scadenza ma, a partire dal 2021, risulta applicabile anche per i Comuni con più di 10.000 abitanti (cfr. D.L. “Rilancio”). È stato così superato anche l’ultimo limite imposto dal cd. Decreto “Milleproroghe” che, prima della Pandemia, aveva limitato l’applicazione della cedolare secca al 10% ai soli Comuni calamitosi con popolazione al di sotto i 10.000 abitanti.