Il Canone Concordato: nuovo “business” per le locazioni

Con il termine di “agevolato” (o anche di “concordato” o “concertato”) si suole intendere un particolare tipo di affitto avente, quale peculiarità, la corresponsione, a cura dell’inquilino, di un canone locatizio più contenuto rispetto a quanto solitamente avviene avendo riguardo agli ordinari prezzi correnti o di mercato. Il tutto come previsto dall’art. 2 del d.p.r. 431/1998.

Il calcolo del canone di affitto.

Il canone di affitto – diversamente da quanto accade nella locazione libera – ha un importo più calmierato in quanto viene calcolato sulla base di appositi parametri indicati in Accordi Territoriali (o Locali) ogni volta siglati nei vari Comuni fra le principali Associazioni di categoria a tutela della Proprietà e dell’Inquilinato.

Tra i menzionati parametri rientrano tra l’altro una molteplicità di fattori afferenti agli immobili da locare, quali: le condizioni, la posizione e le relative fasce (o sub fasce) di appartenenza.

I soggetti coinvolti.

Un contratto di affitto a canone concordato può essere stipulato non solo tra persone fisiche ma – lato locatore – anche da enti pubblici o non profit o comunque soggetti firmatari di Accordi Integrativi o di Comparto con almeno una delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei proprietari e/o inquilini.

La durata.

Nella tipologia della locazione concordata rientrano tre diverse fattispecie aventi ciascuna una specifica durata temporale. E precisamente:

  • affitto ordinario (cd. 3+2) – è prevista, nel minimo, una prima durata di tre anni (estensibile però anche a quattro o più annualità) con un automatico rinnovo di due anni per il caso di disaccordo tra le parti;
  • affitto transitorio – è previsto principalmente per esigenze a carattere lavorativo, con una durata che oscilla tra mesi 1 e 18 min/max.
  • affitto per studenti universitari – è previsto per gli studenti universitari fuori sede ed ha una durata oscillante fra un minimo di 6 e un massimo di 36 mesi.

La convenienza.

La normativa vigente prevede diversi benefici di natura fiscale per coloro che intendono adire alla figura della locazione agevolata. Benefici che non sono riscontrabili né nell’affitto libero né in altre fattispecie comunque rientranti nell’ambito locativo. Fra questi si vogliono richiamare, in particolare, i seguenti:

I) lato “locatore”:

  • cedolare secca al 10% (anziché al 21%)
  • deduzione IRPEF al 33,5% (anziché al 5%)
  • riduzione base imponibile per imposta di registro (al 70%)
  • IMU e TASI ambo ridotte del 25%
  • possibilità di fondi di garanzia e contribuzioni erogate da enti locali

II) lato “inquilino”:

  • canone di affitto più contenuto
  • detrazione per euro 495,80, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71
  • detrazione per euro 247,90, se il reddito complessivo oscilla fra euro 15.493,71 ed euro 30.987,41

Si precisa che i singoli Comuni possono poi prevedere anche agevolazioni fiscali ulteriori a quelle infra citate per il caso di contratti di affitto concertati stipulati all’interno del proprio comparto territoriale.