Locazioni brevi: le regole della banca dati del turismo in vigore dal 1° dicembre

La misura

Il Decreto n.161/2021 del Ministero del Turismo, regola le modalità per la realizzazione di una Banca dati per le strutture ricettive e gli immobili destinati alle locazioni brevi (art. 13- quater del Decreto-legge 30 aprile, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n.58).

In particolare, la banca dati conterrà:

  • la tipologia degli alloggi;
  • l’ubicazione;
  • la capacità ricettiva;
  • gli estremi dei titoli abilitativi richiesti ai fini dello svolgimento dell’attività ricettiva;
  • il soggetto che esercita l’attività, anche in forma di locazione breve;
  • il codice identificativo regionale o codice alfanumerico generato dalla banca dati stessa.

I soggetti interessati:

La Banca dati è realizzata e gestita, attraverso apposita piattaforma informatica, da un soggetto selezionato al quale le Regioni e le Province autonome sono tenute a trasmettere i dati in loro possesso. Le informazioni ivi contenute saranno accessibili unicamente agli utenti previa registrazione.

I requisiti:

Per generare i codici della banca dati e al fine di definire le modalità di accesso alle informazioni inerenti le strutture ricettive e gli immobili destinati alle locazioni brevi, vengono tenuti in considerazione i seguenti criteri:

  • i servizi offerti;
  • i numeri dei posti letto;
  • le attività legate al benessere della persona;

Decorrenza:

Il Decreto di cui si tratta, entrerà in vigore a partire dal 1° dicembre 2021.

Approfondimenti:

Ulteriori informazioni al seguente link:

Locazioni brevi: le regole della banca dati del turismo in vigore dall’ 1 dicembre – FISCO